Spagna
La Spagna è stato uno dei primi paesi
europei a votare una legge per regolamentare la fecondazione assistita (Ley
35/1988 sobre técnicas de reproducción asistida). Dopo il 2000, la Ley 45/2003 ha autorizzato l’uso a fini di ricerca
degli embrioni congelati e sancito un limite di 3 ovociti fecondabili in ciascun
ciclo di fecondazione in vitro. Nel 2006 la Ley
14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida ha introdotto alcune riforme.
Quali i punti salienti?
Vediamoli, argomento per argomento:
- Accesso: consentito
per tutte le donne maggiorenni, indipendentemente dal loro stato civile e
orientamento sessuale; quindi anche alle
single e alle lesbiche. Nessun
limite di età per l’accesso a qualunque tecnica. Il consenso del marito è necessario solo se la donna è
sposata.
- Numero di
ovociti fecondabili: nessun limite; è
però lecito trasferire al massimo 3 embrioni per ciascun ciclo di fecondazione
in vitro. Gli altri devono essere necessariamente congelati.
- Congelamento di
embrioni e gameti: legale. Essi
possono essere dati per fini riproduttivi o assegnati alla ricerca scientifica,
ma andranno distrutti se è scaduto il tempo massimo di conservazione e non si è
decisa la destinazione.
- Donazione di
gameti ed embrioni: è
consentita in forma
gratuita e anonima. I
donatori/trici (minimo 18 anni) avranno diritto ad un risarcimento solo per
l’impegno fisico e il tempo impiegato; devono essere in buone condizioni,
accertate da esami volti soprattutto a certificare l’assenza di malattie
ereditarie, genetiche o infettive trasmissibili. Stesse condizioni anche
per gameti provenienti da altri paesi. Vietato usare i gameti di uno stesso
donatore/trice per generare più di 6 bambini. Vietato e sanzionato gravemente usare per lo stesso transfer
embrioni creati con seme di uomini diversi o con ovociti di donne diverse.
- Anonimato: Si ha il diritto
ad informazioni generali sul donatore/trice, ma non a conoscerne l’identità,
rivelabile esclusivamente in caso di sicuro pericolo di vita o sanitario per il
bambino. Non è consentito di scegliersi il donatore/trice: è il centro di PMA
che dovrà assicurare la massima somiglianza fenotipica e immunologica tra
donatore/trice e ricevente.
- Fecondazione
post mortem: il
marito può dichiarare per iscritto e acconsentire che i suoi “materiali
riproduttivi” siano utilizzati nel 12 mesi successivi alla sua morte per
fecondare sua moglie, con gli effetti legali della filiazione matrimoniale. La
dichiarazione è possibile anche per un uomo non sposato con la convivente.
- Diagnosi
genetica preimpianto: legittima
solo per la diagnosi di gravi malattie ereditarie incurabili e di qualunque
alterazione che comprometta la viabilità dell’embrione. Vietato modificare le
caratteristiche ereditarie non patologiche, severamente punita la selezione del sesso.
- Clonazione a
scopo riproduttivo: assolutamente
vietata.
- Maternità
surrogata: è giuridicamente nullo qualunque contratto con il
quale si affidi a qualunque titolo una gravidanza ad una donna che rinunci alla
filiazione materna a favore del
contraente o di terzi; i bambini nati da maternità surrogata saranno comunque
attribuiti a chi partorisce.