Spagna

La Spagna è stato uno dei primi paesi europei a votare una legge per regolamentare la fecondazione assistita (Ley 35/1988 sobre técnicas de reproducción asistida). Dopo il 2000, la Ley 45/2003 ha autorizzato l’uso a fini di ricerca degli embrioni congelati e sancito un limite di 3 ovociti fecondabili in ciascun ciclo di fecondazione in vitro. Nel 2006 la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida ha introdotto alcune riforme.

Quali i punti salienti? Vediamoli, argomento per argomento:

  1. Accesso: consentito per tutte le donne maggiorenni, indipendentemente dal loro stato civile e orientamento sessuale; quindi anche alle single e alle lesbiche. Nessun limite di età per l’accesso a qualunque tecnica. Il consenso del marito è necessario solo se la donna è sposata.
  2. Numero di ovociti fecondabili: nessun limite; è però lecito trasferire al massimo 3 embrioni per ciascun ciclo di fecondazione in vitro. Gli altri devono essere necessariamente congelati.
  3. Congelamento di embrioni e gameti: legale. Essi possono essere dati per fini riproduttivi o assegnati alla ricerca scientifica, ma andranno distrutti se è scaduto il tempo massimo di conservazione e non si è decisa la destinazione.
  4. Donazione di gameti ed embrioni: è consentita in forma gratuita e anonima. I donatori/trici (minimo 18 anni) avranno diritto ad un risarcimento solo per l’impegno fisico e il tempo impiegato; devono essere in buone condizioni, accertate da esami volti soprattutto a certificare l’assenza di malattie ereditarie, genetiche o infettive trasmissibili. Stesse condizioni  anche per gameti provenienti da altri paesi. Vietato usare i gameti di uno stesso donatore/trice per generare più di 6 bambini. Vietato e sanzionato gravemente usare per lo stesso transfer embrioni creati con seme di uomini diversi o con ovociti di donne diverse.
  5. Anonimato: Si ha il diritto ad informazioni generali sul donatore/trice, ma non a conoscerne l’identità, rivelabile esclusivamente in caso di sicuro pericolo di vita o sanitario per il bambino. Non è consentito di scegliersi il donatore/trice: è il centro di PMA che dovrà assicurare la massima somiglianza fenotipica e immunologica tra donatore/trice e ricevente.
  6. Fecondazione post mortem: il marito può dichiarare per iscritto e acconsentire che i suoi “materiali riproduttivi” siano utilizzati nel 12 mesi successivi alla sua morte per fecondare sua moglie, con gli effetti legali della filiazione matrimoniale. La dichiarazione è possibile anche per un uomo non sposato con la convivente.
  7. Diagnosi genetica preimpianto: legittima solo per la diagnosi di gravi malattie ereditarie incurabili e di qualunque alterazione che comprometta la viabilità dell’embrione. Vietato modificare le caratteristiche ereditarie non patologiche, severamente punita la selezione del sesso.
  8. Clonazione a scopo riproduttivo: assolutamente vietata.
  9. Maternità surrogata: è giuridicamente nullo qualunque contratto con il quale si affidi a qualunque titolo una gravidanza ad una donna che rinunci alla filiazione materna a favore del contraente o di terzi; i bambini nati da maternità surrogata saranno comunque attribuiti a chi partorisce.