Francia

Sono tre le leggi fondamentali  che regolano la procreazione assistita e il trapianto di organi. Le tre leggi furono approvate nel 1994 dopo un lungo excursus parlamentare. Esse sono: Legge n.94-653 “Rispetto del corpo umano”; Legge n.94-654 “Donazione di organi e procreazione assistita”; Legge n.94-548 “Trattamento dei dati nominativi aventi come fine la ricerca medica”. Le prime due leggi approvate dopo un lungo iter parlamentare sono state dichiarate conformi alla Costituzione (Dècision n. 94-343/344 DC, 27.7.1994).I principi fondamentali contenuti nelle suddette leggi riguardano l’inviolabilità e l’indisponibilità del corpo umano e l’inviolabilità del patrimonio genetico. Il dibattito parlamentare  ha riguardato soprattutto l’inquadramento giuridico delle tecniche di procreazione assistita, con particolare attenzione all’inseminazione artificiale realizzata con terzo donatore e ai vari e numerosi problemi ad essa collegati.

La Legge n.94-653 introduce norme che garantiscono il rispetto del corpo umano e regola questioni di filiazione legate alla procreazione assistita. Queste norme modificano sia il Codice civile che il Codice penale perché prevedono nuovi tipi di reato. I coniugi o i conviventi sono obbligati  ad esprimere il loro consenso davanti ad un giudice o ad un notaio; il consenso impedirà alla coppia ogni eventuale contestazione della filiazione o il reclamo di stato ed è considerata inammissibile ogni azione di disconoscimento della paternità da parte di chi ha dato il proprio consenso. Nei principi sul rispetto del corpo umano è dichiarata nulla giuridicamente la procreazione o la gravidanza per conto terzi che viene punita con un anno di reclusione ed una multa di 100.000 Fr. per gli eventuali intermediari.

La Legge n. 94-654 “Donazione di organi e procreazione assistita” pone due principi fondamentali: la procreazione assistita deve avere un fine medico, deve, cioè, ovviare alla sterilità della coppia ed evitare la trasmissione di gravi malattie al figlio. Il secondo principio impone che i componenti  la coppia siano viventi, in età feconda, sposati o conviventi da almeno due anni e che siano consenzienti in via preventiva all’inseminazione artificiale o alla fecondazione in vitro. La legge prevede inoltre che il numero dei bambini nati con procreazione assistita e da uno stesso donatore non deve superare le cinque unità.Particolare attenzione questa legge dedica all’embrione ed alla sua tutela giuridica soprattutto per quanto riguarda la ricerca e la sperimentazione sugli embrioni soprannumerari. E’ infatti vietato utilizzare  embrioni umani per uso  commerciale o industriale, il concepimento in vitro  con lo scopo di studio, la ricerca e la  sperimentazione dell’embrione. Anche la donazione degli embrioni conservati prevede procedure eccezionali, simili a quelle per l’adozione. Con l’esclusione della inseminazione artificiale tutte le altre pratiche di procreazione assistita devono essere effettuate presso istituti sanitari e nei laboratori di analisi autorizzati.

La Legge n. 94-548 “Trattamento dei dati nominativi aventi come fine la ricerca medica” contiene disposizioni relative al trattamento automatizzato dei dati nominativi ai fini della ricerca medica e scientifica. E’ previsto che ai soggetti, fonte di raccolta dei dati nominativi, venga riconosciuto il diritto di opporsi alla elaborazione automatizzata di questi dati.

La Francia ha aggiornato la sua legislazione in materia di fecondazione assistita con la legge 800/2004 (Code de la santè publique).

Fecondazione eterologa , modificata dalla legge 800/2004  (artt. L 2141-1 e ss., Code de la santè publique), è ammessa alle seguenti condizioni: le coppie (uomo-donna) devono essere in età fertile, viventi, sposate o legalmente conviventi da almeno 2 anni. – Deve sussistere il rischio di trasmettere al nascituro o ad un membro della coppia una grave malattia. E’vietata la fecondazione eterologa completa, nel senso che almeno uno dei due donatori deve far parte della coppia. In via eccezionale è consentita la donazione di embrioni a quelle coppie che non riescono ad ottenere risultati con altre tecniche, in questo caso si richiede il  consenso scritto della coppia che dona.In ogni caso è  l’Autorità giudiziaria a decidere sulla donazione.

Diagnosi preimpiantomodificata dalla Legge 800/2004, (art. L 2131-4 ‘Code de la santè publique), è ammessa, con attestazione medica, quando è altamente probabile che il nascituro possa essere affetto da malattia genetica o incurabile. –

Ricerca sull’embrione: modificata con la Legge 800/2004 (art. 2151-5 ‘Code de la santè publique), non è ammessa, salvo casi eccezionali in cui è richiesto consenso scritto della coppia donante. La ricerca è ammessa quando essa è di utilità per il progresso terapeutico, se non si protrae oltre il 5° anno, se l’embrione non viene danneggiato e se sono utilizzati solo embrioni soprannumerari. –

Creazione degli embrioni: regolata dalla Legge 800/2004 (art. L 2151-2 ‘Code de la santè publique), non è ammessa.